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"Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. Questa è l'epoca nella quale bisogna sentire l'orgoglio di vivere e di combattere." ULTRAS LIBERI |
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- CONSIGLI UTILI PER I DIFFIDATI - Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. (E' il caso che in ogni curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se egli stesso è un tifoso, così comprende certe dinamiche. Se si è diffidati in gruppo è meglio avere tutti uno stesso difensore). Sulla diffida deve esserti comunicato: da quando entra in vigore, devono essere specificati i luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle. Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono poche), un memoriale a difesa al Gip che deve convalidarti l'obbligo di firma. Se ritieni la diffida ingiusta consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare i due certificati di carichi pendenti (uno va richiesto in pretura, l'altro in Tribunale), ed il Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale). Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma scritta all'Ente che te la ha emessa (Questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La Questura ti deve far sapere dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, per evitare equivoci. In questura non potrebbero trattenerti, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata risposta, esigila tramite il tuo avvocato. In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al Tar (che però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni). Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portartela dietro, perché potrebbero non averti ancora cancellato allo stadio dalla lista dei non graditi. Quindi, puoi evitare spiacevoli inconvenienti (tipo il perderti la partita per controlli etc.). - DIFFIDA: LE DOMANDE FREQUENTI - Mi hanno fermato e identificato. Posso andare domenica allo Stadio? La risposta è SI. Fino a che non vi viene notificata a casa la diffida vera e propria, potete andare allo stadio. Non confondetevi con il primo foglio che vi viene notificato, quello di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90. Questa comunicazione NON E’ LA DIFFIDA! Semplicemente vi comunicano, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, che tra un po’ vi arriverà la diffida (se non seguite le indicazioni che avete trovato su questo sito!!!) Se quindi avete ricevuto solo questa lettera POTETE CONTINUARE AD ANDARE ALLO STADIO. Cosa fare contro l'obbligo di firma al Commissariato durante le partite?
Si
ricorda il comma 2 della L. 401/89:
Quindi: La cosa più importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M. Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!). Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato a firmare. Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate quando ciò è avvenuto, contando le ore! Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari., ma è difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile anche per gli avvocati trovarli. Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).
- CONSIGLI GENERALI - Se vieni fermato da agenti in borghese: devono mostrarti il tesserino, altrimenti puoi rifiutare di fornire i documenti e di essere perquisito. Se ti trovi col gruppo in un bus che viene pequisito: la perquisizione è legittima, ma anche in questi casi il verbale deve essere compilato sul posto e consegnato immediatamente. Se in questura ti trattengono per interrogarti: chiedi in che veste sei (accusato, testimone o altro), se sei stato trattenuto come accusato, non rispondere, prima di aver contattato un avvocato, se non per dare le tue generalità. Se ritieni che agenti in divisa abbiano commesso un sopruso: è un tuo diritto richiedere il loro nominativo ed eventualmente sporgere denuncia. Se non ti viene fornito il nominativo rivolgiti ad un magistrato e denuncia il fatto. - LA LEGGE DELLA DIFFIDA - Il provvedimento di DIFFIDA comporta il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. E' regolato dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche, di cui si riportano gli articoli che più ci interessano. Legge 13 dicembre 1989 n. 401
Articolo 6 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. 2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost). 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive (2/a) (2/cost) (3/cost). 4.
Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate. 7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost).
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
(2/cost)
La
Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 193 (Gazz.
Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
come sostituito dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Articolo 7
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Articolo 8
1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche. |
Progetto Ultrà
lancia un appello per riportare negli stadi striscioni, bandiere,
tamburi e tutti quegli strumenti di tifo indispensabili per incitare
e supportare, in maniera appassionata e creativa, la propria
squadra.
Si chiede pertanto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di adeguare la propria delibera n.14 dell’8 Marzo 2007 concernente il divieto di introdurre ed esporre striscioni e/o bandiere, se non previa autorizzazione, attenendosi esclusivamente alle disposizioni legiferate dal Parlamento nella legge 8 aprile 2007 n.41. L’appello è stato presentato ai parlamentari ed alla classe politica italiana. E' importante però dar forza a questo appello! Tutti i tifosi e i cittadini possono quindi SOTTOSCRIVERLO andando su questo link e cliccando su "click here to sign the petition": |
Inserite poi
semplicemente il vostro NOME e la vostra E-MAIL per completare la
procedura!
Fate sentire la vostra voce, aiutateci a rendere più forte il nostro appello e a ridare voce e colore agli stadi italiani!!! Inutile ricordare che per rendere il più seria e rappresentativa possibile questa petizione è opportuno inserire semplicemente il proprio nome e cognome, senza altre aggiunte, soprannomi o scritte! |
Contro il calcio moderno, ULTRAS in eterno! BG74
No al Calcio Moderno | Progetto Ultrà | Lottiamo Insieme | Mentalità Ultras