"Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. Questa è l'epoca nella quale bisogna sentire l'orgoglio di vivere e di combattere." ULTRAS LIBERI

 

La storia degli ultimi quarant'anni ha generato, quello che, a ragione viene, definito “il più grande fenomeno di aggregazione giovanile mai esistito: gli ULTRAS”. Sociologi, scrittori e giornalisti hanno sezionato la cultura ultras giudicandone le contraddizioni attraverso lo studio delle sue sfaccettature: i riti, la passione, la violenza e la filantropia. Società sportive, mass-media, politici e multinazionali ne hanno sfruttato la forza dei numeri per i loro profitti.Nonostante però l'interesse suscitato nell'ambiente circostante, il pensiero ultras non si è mai sviluppato perchè è rimasto ghettizzato nella realtà degli stadi. Ghettizzare il movimento ultras è stato molto facile. Innanzitutto alimentando la rivalità tra le fazioni, in secondo luogo creando ad arte lo stereotipo di "ultras = gruppo di deficenti che si esalta per 11 uomini in mutande, dietro ad un pallone". Infine, a difesa dello status quo, la repressione giuridico-poliziesca ha funzionato a meraviglia... Nessuno però ha mai pensato di fare qualcosa con gli ultras, per gli ultras, ed attraverso gli ultras per il resto della società. Gli Ultras in Italia vengono considerati unicamente un problema di ordine pubblico. Il problema della violenza è stato affrontato nel corso degli anni con misure di carattere repressivo e con la ripetuta adozione di leggi speciali che non hanno mai ottenuto risultati di rilievo. Invece di provvedimenti sempre più drastici, sarebbe forse il caso di mutare approccio, cominciando a considerare il tifo organizzato come un fenomeno sociale di particolare rilevanza, complesso e mutevole, e non solo come una fonte di violenza e delinquenza.

Quasi a nulla purtroppo sono valse tutte le manifestazioni che domenicalmente, o meglio giornalmente, visto che le partite si giocano in ogni giorno della settimana, che le curve d’Italia mettono in atto con l’arma che ci è concessa (… fino ad un certo punto…) gli striscioni e i cori !

Quasi a nulla sono valse le manifestazioni in strada di “Progetto Ultrà” o “Movimento ultra” avevano chiesto un tavolo di discussione, considerazione, ma il tutto si e’ fermato ad un incontro con Carraro per la questione “Caro Biglietti” e “Calcio Moderno”, ma per il problema repressione, siamo ancora lontani dal discutere in modo costruttivo, qualche politico ha preso a cuore la nostra causa, come l’ on. Cento, indipendentemente dal partito di appartenenza, ma il suo appunto in parlamento non ha portato a niente di concreto, il Min. Pisanu rimane irremovibile sulle sue assurde decisioni, che fino ad ora hanno portato solo all’esasperazione degli animi, alla cruenta guerra tra Ultras e forze dell’ordine, al sensibile calo di spettatori negli stadi, il Tifoso si sente offeso da leggi che impongono di andare allo stadio schedati come maiali! Si sente preso in giro quando si chiede (dovrebbe essere cosi di regola) di apporre un identificativo anche agli agenti, come è nel resto d’Europa, perchè picchiano anche quelli con il manganello, a volte infieriscono su gente a terra, caricano su folle di centinaia e centinaia di persone in settori ospiti che sono delle gabbie o peggio dei recinti, dove c’è anche la signora, la mamma il bambino o l’anziano e non sto fantasticando… sono fatti accaduti e documentati! non si può nascondere tutto. Ci si sente presi in giro dallo Stato, da chi ci dovrebbe tutelare, quando si viene diffidati e obbligati ad andare a firmare quando c’è la partita, se abbiamo acceso una torcia o sputato in campo (perchè l‘ultras non accende la torcia per tirarla in testa a qualcuno, chi lo fa non appartiene alla linea di pensiero alla ideologia ultras, è solo un destabilizzatore un delinquente che solo in quel caso va punito) e poi quando la sera si torna a casa dal lavoro accendere la tv e sentire al Tg che lo straniero irregolare ha ucciso a coltellate un vecchietto per 100€ o che il pluripregiudicato viene scarcerato nuovamente, che Omar e Erica avranno delle ore in cui potranno uscire ed incontrare, parenti e amici, che l’assasino dei propri genitori viene scagionato per infermità mentale, tutto questo è un’offesa al cittadino sign. Ministro!! Tanto è vero che la legge sulle diffide è incostituzionale, non si può condannare qualcuno senza essere prima giudicato, il questore che emette l’ordinanza non ne ha i poteri, ma questo discorso sollevato qualche mese fa è stato subito messo a tacere, nascosto, ammorbidito con aggiunte e variazioni a leggi speciali! e c’è chi ancora aspetta la legge speciale per la ricostruzione della propria casa terremotata… VERGONA ! VERGOGNA ! VERGOGNA !

Questo stato di tensione, sono sicuro che non porterà mai a qualcosa di costruttivo, sarà sempre guerra tutti contro tutti, senza dialogo, senza collaborazione fra le parti, e per collaborazione non intendo…. Vabbe’ l’avete capito! ma solo non romperci le scatole a vicenda… RISPETTO! Perche’ nella vita, allo stadio, per strada, nel lavoro ci vuole buon senso nel capire gente e situazioni che si hanno davanti, da sempre la repressione non hai mai vinto, sono passati anni e anni nelle storie di tutto il mondo… sterminio di razze, dittature, embarghi etc...etc... ma tutto ciò che è stato represso ha poi avuto sempre la meglio.

LIBERO CITTADINO?!?... NO ULTRAS…

NON MOLLIAMO PROPRIO ORA!!! FINO ALLA FINE GRIDIAMO

NO ALLA REPRESSIONE !

- LE NUOVE NORME -

dal Consiglio dei Ministri n. 37 del 7 febbraio 2007

 

Partite a porte chiuse per gli impianti non ancora a norma;


divieto di vendita in blocco di biglietti per i tifosi in trasferta;


reclusione da uno a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, petardi, fumogeni, bastoni od oggetti contundenti; la pena è aumentata in caso di danni alle persone e di sospensione della partita;


reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 500 a 2000 euro per chi viene trovato in possesso dei predetti mezzi atti a offendere;


l’ambito della flagranza ampliato a 48 ore per i delitti sopra illustrati;


applicabilità delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) anche a persone indiziate di aver agevolato manifestazioni di violenza;


reclusione da cinque (anziché tre) a quindici anni per il reato di violenza a pubblico ufficiale commesso da gruppi con armi o mezzi atti a offendere;


inasprimento del divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni a soggetti condannati o associazioni di cui fanno parte i medesimi soggetti (la sanzione amministrativa sarà da 20mila a 100mila euro);


snellimento delle procedure per adeguare gli impianti.

 

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Ulteriori misure di prevenzione sono state adottate con un separato disegno di legge, tra cui l’organizzazione di iniziative per promuovere nelle scuole i valori della cultura sportiva, la redazione di un codice di autoregolamentazione per le trasmissioni televisive e radiofoniche di avvenimenti calcistici e relativi commenti e l’abbassamento a 7.500 spettatori della soglia minima sancita nelle norme di sicurezza dei decreti Pisanu.

 


 

- NORMATIVA ANTISTRISCIONI VIOLENTI -

 

 

1. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio designato dal ministero dell'interno qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi, costituenti incitamento o apologia della violenza o della discriminazione razziale, integri fatto grave con carattere di reato, e conseguentemente intenda ordinare di sospendere o non iniziare la partita, si rivolgerà al 4° uomo o all'assistente dell'arbitro per chiedere di non iniziare o sospendere la gara.

 

2. In caso di sospensione della gara i calciatori dovranno rimanere al centro del campo unitamente agli ufficiali di gara.

 

3. Lo speaker di una radio informerà il pubblico sui motivi del mancato inizio o della sospensione, invitando alla immediata rimozione dello striscione.

 

4. L'arbitro nell'ipotesi di prolungamento della sospensione, potrà a suo giudizio discrezionale, tenuto conto delle condizioni climatiche ed ambientali, ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

 

5. Sarà compito del responsabile di sicurezza dare istruzioni affinché l'arbitro ordini la ripresa del gioco.

 

6. Trascorsi 45' dalla sospensione o dal mancato inizio l'arbitro dichiarerà chiusa la gara e riferirà nel proprio rapporto i fatti verificatasi.

 

7. Gli Organi di Giustizia ordinaria adotteranno provvedimenti previsti dall'art. 7 CGS, cioè lo 0-2 a tavolino.

 


- REATI DA STADIO -

(Provvedimenti adottati dal governo)

Ecco i punti salienti del disegno di legge "Nuove disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive":

Art.1: l'ordine di presentazione del questore nei confronti delle persone denunciate o condannate per atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive è ora esteso all'intera giornata di svolgimento della competizione:

- la pena per i contravventori alle prescrizioni è aumentata, dalla precedente misura (da 3 a 18 mesi) all'attuale (da sei mesi a due anni);
- è prevista la possibilità di irrogazione di una particolare misura da parte del giudice, sia in sede di convalida sia con sentenza, consistente nell'obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora in occasione di competizioni sportive;
- le misure del questore e del giudice possono essere ora applicate anche con riferimento a manifestazioni sportive che si svolgono all'estero;

Art.2: introduce una specifica fattispecie di reato, consistente nel lancio di corpi contundenti in occasione di competizioni agonistiche (pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni);

Art.3: introduce la possibilità di arresto in flagranza per tutti i delitti non colposi, consumati o tentati, commessi con violenza su cose o persone in occasione di manifestazioni sportive;

Art.4: introduce una circostanza aggravata (aumento della pena fino alla metà) per i reati commessi con uso di violenza in occasione di manifestazioni sportive; si esclude il giudizio di prevalenza o di equivalenza; si prevede, per i delitti commessi con violenza, il giudizio direttissimo;

Art.5: si aumentano le sanzioni a carico delle società sportive che continuano a intrattenere rapporti con associazioni di tifosi cui aderiscono soggetti denunciati o condannati per atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

- CONSIGLI UTILI PER I DIFFIDATI -

Appena notificata la diffida, mettiti in contatto con un avvocato. Ricordiamo comunque che la difesa non è obbligatoria perché la diffida è un provvedimento amministrativo. (E' il caso che in ogni curva i gruppi ultrà abbiano un loro avvocato di fiducia, meglio se egli stesso è un tifoso, così comprende certe dinamiche. Se si è diffidati in gruppo è meglio avere tutti uno stesso difensore).

Sulla diffida deve esserti comunicato: da quando entra in vigore, devono essere specificati i luoghi, i nomi delle vie in cui non puoi transitare ed il motivo per cui è stata comminata. Se mancano alcune di queste informazioni chiedi al tuo avvocato di recuperarle.

Se la diffida è con obbligo di firma hai la possibilità di presentare, entro 48 ore (che sono poche), un memoriale a difesa al Gip che deve convalidarti l'obbligo di firma.

Se ritieni la diffida ingiusta consigliamo di fare immediatamente un ricorso gerarchico tramite il tuo avvocato entro 60 giorni dalla notifica della diffida. Il Prefetto (o il Questore) ha la facoltà di rigettare (di solito capita quasi sempre) il tuo ricorso entro i 60 giorni successivi dalla data di presentazione dello stesso. Nel ricorso, se non si hanno avute precedenti condanne o se non si hanno altri procedimenti penali in corso, è sempre utile allegare i due certificati di carichi pendenti (uno va richiesto in pretura, l'altro in Tribunale), ed il Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere in Tribunale).

Per quanto riguarda la diffida con obbligo di firma, c'è la possibilità, comunicandolo in forma scritta all'Ente che te la ha emessa (Questura), di chiedere di andare a firmare in una caserma di un'altra città, se quel fine settimana ci si trova fuori sede. La Questura ti deve far sapere dove! Ricordati, in questo caso di farti rilasciare un documento che provi che tu hai firmato, per evitare equivoci.

In questura non potrebbero trattenerti, se non giustificandone il motivo, per cui dopo la firma sei libero. Se vuoi fare la richiesta per firmare fuori dalla sede consueta, ti conviene fare una richiesta scritta almeno 15 giorni prima, ed aspettare la risposta. In caso di mancata risposta, esigila tramite il tuo avvocato.

In caso venga rigettato il ricorso gerarchico, puoi fare entro 60 giorni un ricorso al Tar (che però ha tempi lunghi e spese non inferiori ai 2 milioni).

Una volta che ti è scaduta la diffida ricordati, almeno per il primo periodo, di portartela dietro, perché potrebbero non averti ancora cancellato allo stadio dalla lista dei non graditi. Quindi, puoi evitare spiacevoli inconvenienti (tipo il perderti la partita per controlli etc.).


- DIFFIDA: LE DOMANDE FREQUENTI -

Mi hanno fermato e identificato. Posso andare domenica allo Stadio?

La risposta è SI. Fino a che non vi viene notificata a casa la diffida vera e propria, potete andare allo stadio. Non confondetevi con il primo foglio che vi viene notificato, quello di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90. Questa comunicazione NON E’ LA DIFFIDA! Semplicemente vi comunicano, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, che tra un po’ vi arriverà la diffida (se non seguite le indicazioni che avete trovato su questo sito!!!) Se quindi avete ricevuto solo questa lettera POTETE CONTINUARE AD ANDARE ALLO STADIO.

Cosa fare contro l'obbligo di firma al Commissariato durante le partite?

Si ricorda il comma 2 della L. 401/89:
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.”

Quindi:
a) la Questura dice al P.M.: valuta se ci sono i presupposti per l’obbligo di firma.
Il P.M. ha 48 ore di tempo ma può decidere anche prima.
b) se il P.M. ritiene che ci siano i presupposti (in realtà non controlla mai nulla, è tutto un gioco di passacarte e passatimbri) allora manda le carte al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma può decidere anche prima, anzi nel 90% dei casi è così) convalida o non convalida (il che non accade mai in quanto neanche apre il fascicolo) l’obbligo della firma.

La cosa più importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M. Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!). Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato a firmare. Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate quando ciò è avvenuto, contando le ore! Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari., ma è difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile anche per gli avvocati trovarli. Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).

 

- CONSIGLI GENERALI -

Se vieni fermato da agenti in borghese:

devono mostrarti il tesserino, altrimenti puoi rifiutare di fornire i documenti e di essere perquisito.

Se ti trovi col gruppo in un bus che viene pequisito:

la perquisizione è legittima, ma anche in questi casi il verbale deve essere compilato sul posto e consegnato immediatamente.

Se in questura ti trattengono per interrogarti:

chiedi in che veste sei (accusato, testimone o altro), se sei stato trattenuto come accusato, non rispondere, prima di aver contattato un avvocato, se non per dare le tue generalità.

Se ritieni che agenti in divisa abbiano commesso un sopruso:

è un tuo diritto richiedere il loro nominativo ed eventualmente sporgere denuncia. Se non ti viene fornito il nominativo rivolgiti ad un magistrato e denuncia il fatto.


- LA LEGGE DELLA DIFFIDA -

Il provvedimento di DIFFIDA comporta il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. E' regolato dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche, di cui si riportano gli articoli che più ci interessano.

Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Articolo 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive (2/a) (2/cost) (3/cost).

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost).


(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 193 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, come sostituito dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(3) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, riportato alla voce SPORT.

Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.


Sì agli strumenti di tifo!!!

- APPELLO IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NEGLI STADI ITALIANI -

 
Progetto Ultrà lancia un appello per riportare negli stadi striscioni, bandiere, tamburi e tutti quegli strumenti di tifo indispensabili per incitare e supportare, in maniera appassionata e creativa, la propria squadra.

Si chiede pertanto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di adeguare la propria delibera n.14 dell’8 Marzo 2007 concernente il divieto di introdurre ed esporre striscioni e/o bandiere, se non previa autorizzazione, attenendosi esclusivamente alle disposizioni legiferate dal Parlamento nella legge 8 aprile 2007 n.41. L’appello è stato presentato ai parlamentari ed alla classe politica italiana. E' importante però dar forza a questo appello!

Tutti i tifosi e i cittadini possono quindi SOTTOSCRIVERLO andando su questo link e cliccando su "click here to sign the petition":

Inserite poi semplicemente il vostro NOME e la vostra E-MAIL per completare la procedura!

Fate sentire la vostra voce, aiutateci a rendere più forte il nostro appello e a ridare voce e colore agli stadi italiani!!!

Inutile ricordare che per rendere il più seria e rappresentativa possibile questa petizione è opportuno inserire semplicemente il proprio nome e cognome, senza altre aggiunte, soprannomi o scritte!

 

Contro il calcio moderno, ULTRAS in eterno! BG74

No al Calcio Moderno | Progetto Ultrà | Lottiamo Insieme | Mentalità Ultras